fbpx

Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

Ott 20, 2020 | Editoriali

Le Opere quali attività di interesse generale

Il legislatore con la Legge n.106 del 2016 ha dato inizio ad una Riforma organica degli enti non commerciali fino ad allora divisi e suddivisi in una pletora di normative specifiche e talvolta settoriali.
Per intercettare le agevolazioni, talvolta anche di natura tributaria, sovvenzioni e contributi, gli stessi enti ecclesiastici, con proprie dirette organizzazioni all’uopo formate, hanno aderito a forme giuridiche quali Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni, ecc… fino ad allora improprie per tali entità.
Per proprie caratteristiche istituzionali gli enti ecclesiastici sostengono opere che non hanno scopo di lucro e che rispondono ad attività che il D.Lgs 117 del 2017, c.d. Codice del Terzo Settore attuativo della Riforma, all’art.5 enuclea quali attività di interesse generali e quindi di pregio per l’intera collettività.
Ad attestazione dell’indispensabile attività svolta dagli enti religiosi con le proprie opere il legislatore riserva a questi un percorso “riservato” nel circuito che porta al riconoscimento di “Ente del Terzo Settore” (acr. ETS).

La legge per quanto riguarda gli enti religiosi

L’intero comma 3 dell’art. 4 del Codice stabilisce che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni del Codice limitatamente alle attività di interesse generale svolte ed a condizione che per tali attività si adotti un regolamento che , nel rispetto della struttura e finalità dell’ente religioso, recepisca le norme del Codice. Occorre inoltre che l’ente religioso costituisca un patrimonio destinato a tali attività e tenga scritture contabili separate per le stesse.
L’ingresso nell’alveo degli ETS è, si chiarisca subito, una possibilità per l’ente religioso e mai un obbligo essendo possibile la continuazione delle opere senza assoggettarvisi, o aderendo solo per una o talune attività lasciandone altre esterne al perimetro codicistico.
Analizzando brevemente, e per quanto possibile in questa sede, le condizioni che il legislatore indica come insuperabili possiamo preliminarmente ragionare sulla qualificazione giuridica di “ente religioso civilmente riconosciuto”.

Quali sono gli enti religiosi civilmente riconosciuti?

Oltre gli enti ecclesiastici, ovvero quelli eretti da una autorità della Chiesa Cattolica in forza degli Accordi Concordatari e da altre confessioni religiose che hanno accordi di uguale forza giuridica con lo Stato Italiano, si considerano enti religiosi civilmente riconosciuti anche quelli riconosciuti ai sensi della L. 1159/29 (non pattizi); gli enti autodefiniti tali per finalità statutarie; gli enti così qualificati dalla confessione religiosa anche non riconosciuta dallo Stato Italiano.
L’ampliamento del novero degli enti religiosi, in una prima scrittura limitato agli enti ecclesiastici , si è reso necessario per rendere non discriminate altre confessioni religiose come costituzionalmente previsto.
Una seconda condizione di accesso risulta quella di svolgere una o più attività definite di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice. Su tale punto rileviamo che per gli enti religiosi è connaturata alla proprio missione sociale quella di svolgere una attività di religione o di culto. Pertanto le attività di interesse generale saranno eventualmente perimetrate per l’accesso al Registro del Terzo Settore e lo svolgimento delle opere relative.

I regolamenti

L’adozione di un regolamento è altro requisito indispensabile. L’ente religioso, in accoglimento del Codice del Terzo Settore, confinerà lo svolgimento delle attività di interesse generale assoggettandole alla normativa prevista e alle corrispondenti regole di gestione, sempre ove compatibili con la struttura e finalità degli stessi.
Il regolamento, adottato dall’organo amministrativo dell’ente religioso nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore al fine di darne idonea pubblicità ai terzi.
Infine quale ultimo requisito obbligatorio per gli enti religiosi civilmente riconosciuto al fine di vedersi riconoscere lo status di ente del terzo settore, questi dovranno dotarsi di un patrimonio dedicato allo svolgimento delle attività di interesse generale come individuate dal regolamento.
Il patrimonio destinato consterà di beni fisici, crediti e disponibilità finanziarie, beni quindi sia immobilizzati ovvero liquidi ed esigibili, che consentano eventualmente anche una separazione di responsabilità patrimoniale in seno all’ente religioso distinguendo di fatto quanto patrimonio è destinato alla finalizzazione delle attività istituzionali di religione o culto e quanto di converso destinato al sostentamento delle opere di interesse generale nella forma di ETS.

La scadenza vale per tutti?

Per corollario alla destinazione ad hoc di un patrimonio separato interviene anche la separazione contabile delle scritture e della tenuta dei libri contabili relativi.
Infine il tempo. La scadenza prevista per l’adozione delle disposizioni del CTS per gli Enti ed Associazioni che, volendo accedere al Registro del Terzo Settore, devono necessariamente adeguare i propri Statuti, in modalità alleggerita ovvero con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie, scade il prossimo 31 ottobre 2020.
Gli enti religiosi non avendo tipicamente una base sociale o associativa di soci non si ritiene debbano rispettare tale scadenza. L’organo amministrativo dell’ente religioso, raccolta la volontà del relativo consiglio direttivo, nelle forme e denominazioni proprie, di aderire per una o più attività di interesse generale svolte con le proprie opere alle disposizioni codicistiche, potranno redigere ed adottare il regolamento previa previsione di un patrimonio destinato e procedere alla registrazione presso il Registro del Terzo Settore senza una scadenza definita.
Unica eccezione per gli enti religiosi che hanno già in essere un “ramo ONLUS” i quali seguiranno invece le disposizioni relative che prevedono l’abrogazione del D.Lgs 460/97 istitutiva delle ONLUS, e delle relative agevolazioni di carattere tributario, a valere dall’anno successivo all’istituzione del Registro del Terzo Settore e comunque all’approvazione da parte della Commissione Europea della parte fiscale del CTS.
Questo sarà l’eventuale termine per la registrazione del regolamento e l’iscrizione al Registro pena l’obbligo di devoluzione del patrimonio derivante dall’attività del ramo ONLUS dell’ente religioso.

osservatorio-beni-ecclesiastici-favicon
Dott. Gianni Massimo Zito

Dottore Commercialista
Vice Presidente Commissione Terzo Settore ed Enti non Commerciali – ODCEC Roma

Categorie Articolo: finanza | immobili ecclesiastici | news

TI POTREBBE INTERESSARE