Nel solco tracciato da Papa Benedetto XVI, il Santo Padre Francesco promulga la Costituzione Apostolica «Pascite gregem Dei» prevedendo pene più severe per chi si macchia di reati patrimoniali e abusi sui minori. Non solo. La modifica del libro IV del Codice di Diritto Canonico punirà aspramente anche la tentata ordinazione delle donne, la registrazione delle confessioni e la consacrazione con fine sacrilego delle specie eucaristiche. Sono state incorporate poi alcune fattispecie presenti nel Codex del 1917 che non vennero accolte nel 1983. Ad esempio, la corruzione in atti di ufficio, l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; l’occultamento all’autorità legittima di eventuali irregolarità o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri. Sono stati tipizzati reati di tipo patrimoniale come l’alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione. Inoltre, è stato tipizzato un nuovo reato previsto per il chierico o il religioso che “oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica – anche in ambito civile – o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285 § 4” che vieta ai chierici l’amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario.
Pubblichiamo di seguito la versione integrale della Costituzione Apostolica «Pascite gregem Dei» e il testo completo del riformato libro VI del Codice di Diritto Canonico.

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